La contabilità semplificata, se non vengono superati i suddetti limiti di ricavi, si protrae di anno in anno, salvo opzione per regime ordinario.
La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell'anno precedente. Se nell'anno precedente sono stati superati i limiti, l'impresa deve adottare la contabilità ordinaria. Ugualmente, deve essere nuovamente adottata la contabilità semplificata a partire dall'esercizio successivo a quello in cui i ricavi non hanno superato i limiti previsti.
Le nuove imprese che aprono la Partita IVA nel 2016 entrano nel regime contabile semplificato se, al momento dell'istanza per l'attribuzione del numero di partita IVA viene indicato un volume d’affari presunto che non superi le soglie di ricavi sopra indicare. Dal secondo anno in poi, invece, per determinare il tipo di regime da adottare, si dovrà tenere conto dell’ammontare dei ricavi relativi all’anno precedente.
Qualora l’impresa effettui più di un'attività, si dovrà far riferimento all’attività prevalente esercitata, ossia, quella che produce il maggior ricavo, se non viene effettuata la distinzione, si considereranno prevalenti le altre attività e il limite di ricavi a 700 mila euro.
Regime contabilità semplificata obblighi
Per quanto riguarda gli obblighi dei contribuenti nel regime della contabilità semplificata sono:
- Registri IVA: obbligo di registrazione di tutte le fatture di acquisto e cessioni e costi fuori campo IVA;
- I registri Iva vanno però integrati, riportando:
- entro 60 giorni dall'effettuazione dell'operazione, i componenti positivi e negativi del reddito d'impresa non rilevanti ai fini dell'Iva. Si tratta, ad esempio, di spese per salari, interessi passivi, tasse di concessione governativa, ecc.;
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito, cioè le rettifiche da apportare ai ricavi e ai costi in base al principio della competenza economica (ad esempio ratei e risconti, fatture da emettere e fatture da ricevere, ecc.);
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nel registro degli acquisti, il valore delle rimanenze con indicazione sia delle quantità e dei valori per singole categorie di beni, sia dei criteri eseguiti per la valutazione.
- Registri previsti da leggi speciali (ad esempio, di pubblica sicurezza, sanitarie, etc.);
- Registro dei beni ammortizzabili;
- Libro Unico del Lavoro: in caso di dipendenti.
Semplificazioni e agevolazioni per i contribuenti
Per i soggetti che adottano il regime della contabilità semplificata, sono previste delle semplificazioni e delle agevolazioni che sono:
- Bilancio non obbligatorio
- Esonero dalla tenuta di scritture contabili come il libro giornale, il libro inventari, le scritture ausiliarie.
La Legge n. 383 del 18/10/2001 ha abolito l’obbligo di bollatura del registro dei beni ammortizzabili e dei registri IVA, per cui l’unico adempimento che permane sui contribuenti è la numerazione progressiva delle pagine da parte del soggetto obbligato alla tenuta delle scritture, inoltre per loro possibilità di annotare le spese per prestazioni di lavoro dipendente cumulativamente nel registro IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a patto che tali spese risultino regolarmente annotate nel Libro Unico del Lavoro.
I vantaggi di questo regime sono:
• Semplificazioni nella registrazione delle operazioni;
• Minor costo per la tenuta;
• Non richiede particolari conoscenze contabili.
Gli svantaggi sono:
- Scarsi elementi informativi per il controllo di gestione;
- Difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici;
- Assoggettamento all’accertamento presuntivo del reddito (sulla base di parametri e studi di settore).
Il reddito d’esercizio è calcolato come da Codice Civile: differenza tra Costi e Ricavi. Il reddito imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri fiscali, partendo dal reddito d’esercizio: Reddito d’esercizio + costi fiscalmente indeducibili – ricavi non imponibili – costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi).
Regime di contabilità semplificata per gli esercenti arti e professionisti
II regime di contabilità semplificata è il regime contabile naturale per gli esercenti arti o professioni a prescindere dal volume d'affari; è tuttavia consentito optare per il regime ordinario (articolo 3, DPR 695/96).
Scritture contabili da tenere
Le scritture contabili previste per gli esercenti arti e professioni sono:
- Registro delle somme percepite e delle spese sostenute, nel quale devono essere annotati cronologicamente, entro sessanta giorni, gli incassi ricevuti o i pagamenti effettuati, oltre alle quote di ammortamento e, globalmente, le spese per lavoro dipendente, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
- Registri Iva acquisti e vendite;
- Libro Unico del Lavoro: in caso di dipendenti.
In alternativa, è possibile istituire i soli registri Iva (acquisti e fatture emesse) da integrare con le operazioni rilevanti ai soli fini delle imposte sul reddito e con l'indicazione, a fine esercizio, degli incassi e pagamenti non effettuati e relativi a operazioni già annotate.